PNRR e assunzioni nei Comuni, cosa prevede l’articolo 31 bis del DL 152/21

Dopo le trattative con l’Anci, alla fine le assunzioni a tempo determinato negli Enti locali per il PNRR ci saranno e corrisponderanno a un contingente di circa 15mila persone. Il parlamento ha infatti approvato una normativa in deroga alla definizione delle capacità assunzionali degli enti e, per alcuni di questi, si delinea anche la possibilità di usufruire di contributi che andranno parzialmente ad ammortizzare la spesa sostenuta.

La norma

La norma di riferimento è il D.L. 152/21, legge di conversione 233/21, e l’articolo di interesse, introdotto in fase di conversione, è il 31-bis.
“1. Al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall’applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di “scavalco condiviso” previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Attraverso questo articolo è stata prevista per i Comuni, dunque, la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, professionalità che devono tornare utili nell’attuazione dei progetti previsti dal Pnrr.

Modalità di calcolo

Le nuove assunzioni potranno essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre esercizi finanziari, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Il valore dovrà essere moltiplicato per una specifica percentuale, distinta per fascia demografica. Per Roma, l’unico municipio sopra gli 1,5 milioni di abitanti, la quota extra è dello 0,25% delle entrate, mentre per i Comuni più piccoli, che non arrivano a contare mille residenti, il parametro sale al 3,5%.

Enti in crisi finanziaria

Anche i comuni strutturalmente deficitari o quelli sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario potranno utilizzare la deroga. In questo caso però occorrerà il via libera della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. “3. Le disposizioni del comma 1 – prevede infatti la norma nazionale – , per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.”

Previsti contributi alle assunzioni

L’articolo 31 bis prevede inoltre contributi per gli Enti sotto i 5mila abitanti.

“Al fine del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – stabilisce il quinto comma dell’articolo – per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.”

La richiesta deve essere presentata al Dipartimento della Funzione Pubblica entro e non oltre il 31 gennaio 2022 (trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione  del  presente  decreto). Poi le risorse saranno ripartite con Dpcm.

Come procedere operativamente

A fronte dell’imminente scadenza per la presentazione delle domande di contribuzione alla spesa i principali passaggi operativi da attuare per gli enti locali sono quindi i seguenti:

  • Calcolare la capacità assunzionale specifica per i nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato collegati all’attuazione del PNRR.
  • Modificare (eventualmente) il regolamento sulle assunzioni per rendere più rapida la selezione del personale.
  • Definire i profili professionali d’interesse.
  • Predisporre l’avviso pubblico e dello schema di domanda.
  • Redigere il contratto di lavoro.
  • Per i comuni fino a 5.000 abitanti, predisporre la comunicazione alla Funzione Pubblica per l’accesso ai contributi.

CONTINUA LA TUA NAVIGAZIONE SUL NOSTRO SITO
E SCOPRI LE ALTRE NEWS

Richiedi una consulenza